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| Raccolta circolari AdE relative alle rivalutazioni delle partecipazioni societarie |
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE
31 gennaio 2002, n. 12/E
Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni in società non quotate. Articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
Premessa
L’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono
titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di
rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio
2002.
Il costo di acquisto "rideterminato",
secondo le modalità contenute nel suddetto articolo 5, è
utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di
cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, la disposizione in commento prevede
che agli effetti della determinazione delle predette plusvalenze e
minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale
data.
Quest’ultimo valore è determinato in
relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione
o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia
giurata di stima
Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla
data del 1° gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di
un’imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a
seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate.
Come si ricorda, un’analoga possibilità
era contenuta nell’articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, nell’ambito delle disposizioni di carattere transitorio della
riforma della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria attuata
dallo stesso provvedimento. Tuttavia, a differenza della norma in esame che
prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi sull’intero valore assunto in luogo del costo, la precedente
disciplina consisteva in vero e proprio "affrancamento" della
plusvalenza maturata fino al 1° luglio 1998 (data di entrata in vigore
della citata riforma), calcolata sulla differenza tra il valore assunto a tale
data e il costo o valore d’acquisto.
1. Ambito soggettivo
La disposizione in esame è rivolta a tutti i
contribuenti che alla data del 1° gennaio 2002 possiedono titoli, quote o
diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla
circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata,
così come definita dall’articolo 81, comma 1, lettera c),
del TUIR, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della
successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.
Si tratta in sostanza di quei contribuenti che
effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura
finanziaria e, quindi:
La possibilità di rideterminare i valori di
acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della
tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono
avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l’imposta
sostitutiva dovuta a norma dell’articolo 5 del D.Lgs.
n. 461 del
I predetti contribuenti devono essere possessori dei
titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o essere titolari di altro
diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà), alla data del
1° gennaio 2002.
Riguardo alla sussistenza del requisito temporale e
alla determinazione del valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di
usufrutto, si fa rinvio a quanto specificato nella circolare del Ministero
delle finanze n. 16 del 10 maggio 1985.
Inoltre, in caso di acquisto di partecipazioni per
effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2002, si
ritiene che gli eredi e i donatari non possano essere considerati
"possessori" delle partecipazioni a tale data. Consentire la
rivalutazione al soggetto che è diventato titolare del bene dopo il
1° gennaio 2002, infatti, vorrebbe dire porsi in contrasto con il dato
letterale della disposizione e quindi con lo stesso presupposto soggettivo.
D’altra parte, in assenza di una specifica norma in tal senso, non si
può sostenere che la successione e la donazione siano eventi idonei a
far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del
donante o del de cuius.
Non sono, pertanto, applicabili le disposizioni
contenute nell’articolo 82, comma 5, del TUIR, che sono esclusivamente
riferibili alla determinazione di plusvalenze o minusvalenze derivanti da
partecipazioni che l’erede o il donatario possiede al momento della
cessione.
Con particolare riferimento ai non residenti,
rientrano tra i soggetti destinatari della disposizione in argomento quelli che
realizzano redditi diversi di natura finanziaria imponibili nel territorio
dello Stato. Pertanto, sono esclusi - oltre che i soggetti che realizzano
plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in
società residenti negoziate in mercati regolamentati (cfr. art. 20, comma
1, lettera f), n. 1), del TUIR) – quelli per i quali le
plusvalenze non sono imponibili per effetto di apposite previsioni contenute
nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito.
Non rientrano tra i soggetti destinatari della norma,
inoltre, i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali e i
soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria.
Si tratta, ad esempio, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e
degli altri soggetti di cui all’articolo 88, comma 1, del TUIR.
Si ritengono, altresì, esclusi
dall’ambito applicativo dell’articolo 5, sempre in quanto privi di
soggettività ai fini tributari, i fondi pensione, gli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul
risultato di gestione, nonché i fondi d’investimento immobiliare.
2. Ambito oggettivo
La rideterminazione del valore di acquisto non
è consentita per tutti gli strumenti finanziari rappresentativi di
partecipazioni sociali posseduti dal contribuente alla data del 1° gennaio
2002. Infatti, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai
diritti, non negoziati nei mercati regolamentati.
A quest’ultimo proposito, si fa presente che per
titoli, quote e diritti non negoziati si deve intendere quelli non quotati sia
nei mercati regolamentati italiani sia in quelli esteri; nella nozione di
"mercati regolamentati" vanno ricompresi non solo la borsa e il
mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni
normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415 (ora decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58),
nonché quelli di Stati appartenenti all’OCSE, istituiti,
organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle
competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui
detti mercati hanno sede (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 165/E
del 24 giugno 1998).
Con riferimento a tale requisito, si ritiene che
potranno altresì avvalersi della norma in esame i soggetti che, al
1° gennaio 2002, risultino titolari di partecipazioni non quotate anche se,
successivamente a tale data, sia stata deliberata l’ammissione alla
quotazione delle partecipazioni. Al riguardo, infatti, si ricorda che,
affinché un titolo possa ritenersi "negoziato in un mercato
regolamentato", è necessario che le azioni risultino
effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione
sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta
dall’autorità di borsa (cfr. circolare del Ministero delle finanze
n. 306/E del 23 dicembre 1996).
Per le stesse motivazioni, quindi, mentre si deve
ritenere possibile la rideterminazione del valore delle partecipazioni, titoli
o diritti per i quali sia stata disposta la revoca dalla negoziazione nei
mercati regolamentati sempreché, ovviamente, tale evento sia intervenuto
antecedentemente alla data del 1° gennaio 2002, non è possibile
procedere all’applicazione della norma per le partecipazioni, titoli e
diritti sospesi dalla negoziazione. In quest’ultimo caso, infatti,
occorre considerare che il provvedimento di sospensione dalla negoziazione nei
mercati regolamentati ha natura temporanea e non incide sulla natura di
"titolo quotato".
L’ambito oggettivo della norma, inoltre, si
estende – oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le
azioni) – alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di
società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl),
nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le
obbligazioni convertibili in azioni). In ogni caso, deve trattarsi di diritti o
titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di
acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.
In analogia con quanto precisato nella citata circolare
n. 165/E del 1998 relativamente all’affrancamento previsto dal regime
transitorio di cui all’articolo 14 del D.Lgs.
n. 461 del 1997, il contribuente può procedere alla rideterminazione del
valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta.
Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una
partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore
limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non
qualificata. Tuttavia, in tal caso, l’imposta sostitutiva è
comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione
contenuta nel comma 2 dell’articolo 5 commisura l’imposta non
già all’entità della partecipazione della quale si intende
adeguare il costo di acquisto, ma all’entità dell’intera
partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1° gennaio 2002.
Si fa presente, inoltre, che qualora i titoli, le
quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini
dell’individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo
o il valore di acquisto, si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o
i diritti acquisiti per ultimi.
3. Modalità di rideterminazione del
costo o valore di acquisto
La disposizione in commento prevede che
l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 4 per cento per la
valorizzazione di partecipazioni che risultano qualificate ai sensi
dell’articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR alla data
del 1° gennaio 2002 e nella misura del 2 per cento per la valorizzazione di
partecipazioni che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis).
Pertanto, per determinare l’aliquota di imposta
applicabile occorre far riferimento esclusivamente all’entità
della partecipazione posseduta alla data del 1° gennaio 2002, senza tener
conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Ciò in
quanto – non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle cessioni a
titolo oneroso - la norma richiede la verifica del possesso qualificato o meno,
ossia del superamento delle percentuali di diritti di voto e di partecipazione
indicate nel citato articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR ad
una data prestabilita.
Ai fini dell’applicazione della norma in
commento, il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002
è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio
netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base
di una perizia giurata di stima.
Rispetto alle previgenti disposizioni in materia di
affrancamento, non sussiste la possibilità di avvalersi del valore della
frazione del patrimonio netto della società partecipata determinato
sulla base delle risultanze contabili, in quanto tale patrimonio deve
necessariamente essere valutato con perizia giurata.
Come specificato dall’articolo 5, comma 1, detta
perizia deve essere redatta, con le responsabilità sancite
dall’articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti
iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti
commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili. La
relazione giurata di stima deve essere riferita all’intero patrimonio
sociale.
Si fa presente che, al fine della rideterminazione dei
valori di acquisto, non è sufficiente la semplice redazione della
perizia, ma è necessario che la perizia sia stata sottoposta a
giuramento.
In ogni caso, la redazione della perizia e il suo
giuramento devono essere necessariamente effettuati entro il termine del 30
settembre 2002 e comunque prima dell’eventuale cessione della relativa
partecipazione.
La perizia, i dati dell’estensore della stessa e
il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’Amministrazione
finanziaria. Non è, quindi, necessario che i predetti dati siano
indicati nella dichiarazione dei redditi della società.
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui
la relazione sia predisposta per conto della società, la stessa
disposizione al comma 5 stabilisce che la relativa spesa è deducibile
dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti
nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece,
la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta
aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.
4. Pagamento dell’imposta
sostitutiva
Il versamento dell’imposta sostitutiva del 4 o
del 2 per cento va effettuato dal contribuente entro il 30 settembre 2002 con
le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
E’ consentito rateizzare l’imposta dovuta
fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30
settembre 2002, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento
annuo.
Anche le ricevute di pagamento, così come la
perizia giurata di stima, devono essere conservate dal contribuente per essere
eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell’Amministrazione
finanziaria.
A differenza dell’affrancamento disciplinato
dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 461del 1997, non
è previsto dall’articolo
5. Determinazione delle successive
plusvalenze
Il valore "rideterminato" è
utilizzato in occasione del realizzo delle plusvalenze di cui
all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR,
ossia in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di
partecipazioni non qualificate, sempreché sia stata corrisposta
l’imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2
per cento, entro il termine ultimo previsto dalla norma.
Si ricorda che sono considerate cessioni a titolo
oneroso le compravendite (sia a pronti che a termine) e le permute e che, ai
sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, le disposizioni relative
alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che importano
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti in
società.
Il valore "rideterminato" non può,
invece, essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale.
E’ il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso
di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a
seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della
società (v. art. 44, comma 3, del TUIR), in quanto le lettere c)
e c-bis) dell’articolo
Infine, si ritiene opportuno precisare che
l’utilizzo del costo rivalutato sulla base della disposizione in commento
non può produrre gli ulteriori effetti previsti dall’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante il regime dei
disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società.
In particolare, la predetta disposizione stabilisce
che, in caso di fusione, i maggiori valori iscritti per effetto
dell’imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si
intendono fiscalmente riconosciuti, fino a concorrenza dell’importo
complessivo netto delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze,
rilevanti in capo al cedente ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991,
n. 27, convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, nonché ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del
1997.
Invece, occorre considerare che la norma contenuta
nell’articolo
Non trovando, quindi, applicazione alcuna delle
imposte indicate nel suddetto articolo 6, comma 2, del D.Lgs.
n. 358 del 1997, il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per
effetto dell’annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto
che ha proceduto alla rideterminazione ai sensi dell’articolo 5 della
legge n. 448 del 2001, non può essere riconosciuto ai fini fiscali.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze che si
realizzano per effetto della successiva cessione delle partecipazioni il cui
valore di acquisto è stato rideterminato, il comma 7 dell’articolo
Al riguardo, si ritiene che si possa utilizzare in
ogni caso il costo rivalutato, anche se l’imposta sostitutiva dovuta non
sia stata ancora versata, sempreché la cessione sia stata effettuata in
data successiva a quella di redazione della perizia giurata di stima.
La partecipazione sulla quale è dovuta
l’imposta sostitutiva si considera acquisita il 1° gennaio 2002,
indipendentemente dalla data del pagamento dell’imposta. Pertanto,
nell’ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre
partecipazioni, ai sensi del comma 1-bis) dell’articolo 81 del TUIR,
in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui
costo è stato rivalutato.
Infine, si sottolinea che, sulla base di quanto
stabilito dal comma 6 dell’articolo 5, l’assunzione del valore
"rideterminato" – in luogo del costo o valore di acquisto
– non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei
commi 3 e 4 dell’articolo 82 del TUIR. Tale assunto sta a significare
che, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il
confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può
dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Pertanto, l’assunzione del valore delle
partecipazioni alla data del 1° gennaio 2002 non può tradursi
nell’utilizzo di successive minusvalenze che avrebbero consentito al
contribuente di abbattere, fino a concorrenza, le plusvalenze effettivamente
realizzate nei periodi d’imposta successivi (ma non oltre il quarto).
Inoltre, è appena il caso di precisare che non
rilevano in ogni caso le eventuali minusvalenze derivanti
dall’applicazione del suddetto criterio di valorizzazione.
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE Rideterminazione dei valori di acquisto
delle partecipazioni in società non quotate. Come
noto, l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote
o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di
rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1° gennaio
2002. In
particolare, la disposizione in commento prevede che, agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81,
comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002,
può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
degli stessi a tale data. Quest’ultimo
valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto
della società (associazione o ente) rappresentativa della
partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima. Per
poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio
2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un’imposta
sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si
tratti o meno di partecipazioni qualificate. Il
valore "rideterminato" è utilizzato per determinare le
plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate,
sempreché sia stata corrisposta l’imposta sostitutiva dovuta,
rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il termine
ultimo previsto dalla norma (30 settembre 2002). Nel
caso in cui il contribuente abbia optato per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario
abilitato, il comma 7 dell’articolo Al
riguardo, considerato che la norma richiede espressamente che la
predisposizione della perizia debba essere effettuata prima della cessione
della relativa partecipazione
esclusivamente con riferimento alla suddetta ipotesi in cui il contribuente
si avvale di un intermediario ai fini del pagamento della relativa imposta
sostitutiva, si precisa che tale condizione non sia necessaria per i contribuenti
che versano l’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede
di presentazione della dichiarazione dei redditi. In
quest’ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia necessaria
ai fini della rideterminazione del costo o del valore della partecipazione, può
essere effettuata anche entro il termine ultimo del 30 settembre 2002, e,
quindi, in tempo utile per il pagamento delle imposte derivanti dalla
dichiarazione dei redditi. |
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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE Rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili,dei terreni agricoli e delle partecipazioni in
società non quotate. Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. INDICE 1. Premessa 2. Rideterminazione del valore di acquisto di
terreni edificabili e a destinazione agricola 2.1 Terreni posseduti in comunione e terreni gravati
da usufrutto 2.2 Terreni oggetto di provvedimenti di
espropriazione 2.3 Rivalutazione di particelle catastali dichiarate
parzialmente edificabili 2.4 Terreni edificabili acquistati per effetto di
successione o donazione 2.5 Modalità di versamento dell'imposta
sostitutiva 3. Rideterminazione del valore di acquisto di
partecipazioni in società non quotate 3.1 Ambito applicativo 3.2 Perizia giurata di stima 3.3 Rideterminazione parziale del valore della
partecipazione 3.4 Modalità di determinazione dell'imposta
sostitutiva 1. Premessa Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria per il 2002) prevedono, rispettivamente, la
possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei titoli, quote o
diritti, non negoziati nei mercati regolamentati, e dei terreni edificabili e
di quelli a destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2002. Si fa presente, innanzitutto, che il termine entro
il quale usufruire di tali disposizioni agevolative,
inizialmente fissato al 30 settembre 2002, è stato prorogato al 30
novembre 2002 dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209. Si riassumono di seguito le fonti normative e gli interventi
interpretativi in materia. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 5 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) Art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola) Art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209 (Proroga del termine) INTERVENTI INTERPRETATIVI Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002 Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002 Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002 Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2 Circolare n. 15/E del 1 febbraio 2002, par. 3 Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12 Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002 2. Rideterminazione del valore di
acquisto di terreni edificabili e a destinazione agricola ………………………………………………………… 3. Rideterminazione del valore di
acquisto di partecipazioni in società non quotate L'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 consente ai
contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati
nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi
alla data del 1 gennaio 2002. In particolare, la disposizione in commento prevede
che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di
cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR,
per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo
del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data. Quest'ultimo valore è determinato in
relazione alla frazione del patrimonio netto della società
(associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da
apposita perizia giurata di stima. 3.1 Ambito applicativo Con la circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
è stato precisato che possono avvalersi della norma in esame i
soggetti che, al 1 gennaio 2002, risultino titolari di partecipazioni non
quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata
l'ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Si tratta in sostanza di quei contribuenti che
effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura
finanziaria e, quindi: - le persone fisiche, per le operazioni non
rientranti nell'esercizio di attività commerciali; - le società
semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del TUIR; - gli enti non commerciali di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del TUIR; - i soggetti non residenti, per le plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società
residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. Con riferimento all'ambito soggettivo di
applicazione della norma è stato, inoltre, chiarito che, in caso di
acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute
dopo il 1 gennaio 2002, gli eredi e i donatari non possono essere considerati
"possessori" delle partecipazioni a tale data. In tal caso,
pertanto, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 82,
comma 5, del TUIR. 3.2 Perizia giurata di stima Ai fini dell'applicazione della normativa in esame,
il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1 gennaio 2002,
deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto
risultante da una apposita perizia giurata di stima. Come specificato dall'articolo 5, comma 1, della
legge n. 448 del 2001, detta perizia deve essere redatta, con le
responsabilità sancite dall'articolo 64 del codice di procedura
civile, esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei
revisori contabili. La relazione giurata di stima deve essere riferita
all'intero patrimonio sociale. In proposito, si rammenta che le perizie
stragiudiziali possono essere presentate per la asseverazione oltre che
presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di
pace e presso i notai. Si ricorda, altresì, che alle predette
valutazioni si applica la disposizione antielusiva contenuta nell'articolo
37-bis, comma 3, lettera f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600. Considerato che la norma richiede espressamente che
la predisposizione della perizia debba essere effettuata prima della cessione
della relativa partecipazione esclusivamente con riferimento al caso in cui
il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui
redditi diversi di natura finanziaria tramite un intermediario abilitato ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
tale condizione non è necessaria per i contribuenti che determinano la
predetta imposta sostitutiva in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi. In quest'ultimo caso, infatti, la predisposizione della perizia
necessaria ai fini della rideterminazione del costo o del valore della
partecipazione, può essere effettuata anche entro il termine del 30
novembre 2002, e, quindi, in tempo utile per il pagamento delle imposte
derivanti dalla dichiarazione dei redditi. 3.3 Rideterminazione parziale del valore
della partecipazione In caso di possesso di una partecipazione
qualificata, è consentito rideterminarne il valore anche limitatamente
alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata.
Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella
misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2
dell'articolo 5 commisura l'imposta non già all'entità della
partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma
all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla
data del 1 gennaio 2002. Al riguardo, è stato già chiarito che,
nel caso in cui il contribuente si avvalga del regime impositivo di cui
all'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime
dichiarativo), qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati
in epoche diverse, per individuare quelli per i quali è stato
rideterminato il costo o il valore di acquisto si devono considerare
valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi. La partecipazione sulla quale è dovuta
l'imposta sostitutiva del 2 o 4 per cento si considera acquisita il 1 gennaio
2002. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state
acquisite altre partecipazioni, in caso di cessione si considera ceduta per
prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato,
sempreché il contribuente non abbia optato per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria per il
tramite di un intermediario abilitato. È opportuno, inoltre, ricordare che, sulla
base di quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 5, della legge n. 448 del Pertanto, in occasione delle successive cessioni
delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita
e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente
rilevanti. A tal fine, gli intermediari in sede di applicazione
dell'imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 devono tenere distinta evidenza
della quota della partecipazione per la quale è stata effettuata la
rideterminazione del valore di acquisto. Conseguentemente, i successivi
acquisti di partecipazioni appartenenti alla medesima categoria omogenea
rilevano ai fini della determinazione del costo della quota della
partecipazione il cui valore non è stato rideterminato. 3.4 Modalità di determinazione
dell'imposta sostitutiva Per poter assumere il valore delle partecipazioni
alla data del 1 gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento
di un'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a
seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate. Il valore "rideterminato" è
utilizzato per determinare le plusvalenze realizzate in occasione della
cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di partecipazioni
non qualificate, sempreché sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva
dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il
termine ultimo previsto dalla norma. Anche con riferimento a tale adempimento, l'articolo
4, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. Inoltre, con la risoluzione n. 31/E del 31 gennaio
2002 è stato precisato che il versamento dell'imposta del 2 o del 4
per cento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con
l'indicazione del codice tributo 1808, secondo le disposizioni contenute nel
Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si sottolinea che il versamento dell'imposta
sostitutiva può essere rateizzato, secondo le modalità
già illustrate al precedente paragrafo 2.5. Anche con riferimento alla rideterminazione del
valore delle partecipazioni si pone la necessità, a fini di controllo,
di ricollegare i versamenti eseguiti con il valore attribuito a ciascuna
partecipazione. Al riguardo, si precisa che, analogamente a quanto
chiarito riguardo ai terreni, l'imposta complessivamente dovuta può
essere corrisposta anche attraverso un versamento cumulativo. In tal caso, è comunque necessario che il
versamento in tal modo effettuato sia riconducibile a ciascun valore delle
partecipazioni, quote o diritti determinato in base alle relative perizie
giurate di stima. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia
optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di
natura finanziaria ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato (regime amministrato
o gestito), quest'ultimo tiene conto del nuovo valore in luogo del costo di
acquisto, a condizione che il contribuente abbia preventivamente fornito allo
stesso la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell'estensore
della stessa e al codice fiscale della società periziata. È
altresì necessario che l'intermediario abilitato acquisisca copia del
modello di versamento dell'intero importo dell'imposta o di ciascuna rata. In caso, invece, di determinazione dei redditi
diversi di natura finanziaria da parte del contribuente ai sensi
dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime
dichiarativo), il valore assunto a riferimento per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva del 2 o 4 per cento, nonché i dati relativi
ai versamenti dell'imposta, devono essere indicati dal contribuente nella
dichiarazione dei redditi. Inoltre, si ricorda che in quest'ultimo caso,
sussistono gli obblighi di comunicazione all'Amministrazione finanziaria da
parte dell'intermediario che interviene nell'operazione di cessione della
partecipazione, quota o diritto, ai sensi dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997. CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 9 maggio 2003, n. 27/E Rideterminazione
dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo
2, comma 2, del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27. Premessa L’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, estende
l’applicazione degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (legge finanziaria per il 2002) alla rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°
gennaio 2003. Come
noto, l’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. Il
valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data del 1° gennaio
2002 andava determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto
risultante da un’apposita perizia giurata di stima. Effettuando
tali adempimenti, l’articolo 5 della citata legge n. 448 del L’articolo
7 della legge n. 448 del Il
termine entro il quale doveva essere effettuata la redazione e il giuramento
delle perizie, nonché il pagamento dell’intero importo dovuto (o
della prima rata) a titolo di imposta sostitutiva - inizialmente fissato al
30 settembre 2002 - è stato prorogato al 16 dicembre 2002
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. Si
ricorda che le rivalutazioni operate nel 2002, ai sensi dei richiamati
articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, devono essere indicate nel
modello di dichiarazione UNICO 2003 Persone Fisiche ed in particolare:
nella sezione XI del quadro RM, se trattasi di rivalutazione di terreni;
nel quadro RT, se trattasi di rivalutazioni di partecipazioni. Pertanto,
i contribuenti che utilizzano il modello 730/2003 devono presentare anche i
suddetti quadri del Modello UNICO Persone Fisiche ed il relativo
frontespizio. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni
e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003 L’articolo
2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002 riprende la disciplina prevista
dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, riferendola alla
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1° gennaio 2003. La
medesima disposizione fissa al 16 maggio 2003 la data entro la quale devono
essere effettuati la redazione ed il giuramento della perizia e stabilisce
che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Considerato
che l’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge si applica
esclusivamente alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del
1° gennaio 2003, è opportuno evidenziare che tale norma non va
intesa come proroga degli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001,
concernenti le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1°
gennaio 2002. Pertanto,
il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle
partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2002, attraverso
le modalità indicate negli articoli 5 e 7 della citata legge n. 448
del 2001, ove lo ritenga opportuno, potrà comunque usufruire delle
nuove disposizioni agevolative, ma dovrà in
tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima,
rispettivamente, il valore delle partecipazioni o dei terreni al 1°
gennaio 2003, nonché procedere al versamento dell’imposta
sostitutiva su detti valori, nei termini e secondo le modalità
indicate nell’articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002. In
tale ipotesi, il soggetto interessato, potrà richiedere il rimborso,
ex articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’imposta
sostitutiva versata per le rideterminazione dei valori detenuti al 1°
gennaio 2002, ai sensi degli articoli 5 e 7 della citata legge n. Per
il versamento della imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2 del
decreto-legge n. 282 del 2002, dovranno, in ogni caso, utilizzarsi i seguenti
codici tributo, istituiti con risoluzione n. 48 del 27 febbraio 2003:
codice tributo 8051, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati - Art. 2, decreto-legge del 24 dicembre
2002, n.
codice tributo 8052, denominato “imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni
edificabili e con destinazione agricola - Art. 2, decreto-legge del 24
dicembre 2002, n. Il
versamento deve effettuarsi secondo le modalità previste dal capo III
del decreto legislativo n. 241 del 1997, esponendo i suddetti codici tributo
nel modello F24, alla Sezione Erario, con indicazione, quale periodo di
riferimento, dell’anno d'imposta cui si riferisce il versamento. 2. Questioni applicative Con
riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448
del 2001, questa Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle questioni
applicative con i seguenti documenti di prassi amministrativa: per
ciò che concerne la rideterminazione del valore delle partecipazioni
Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002
Circolare n. 47/E del 5 giugno 2002
Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002
Risoluzione n. 372/E del 26 novembre 2002
Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002 per
ciò che concerne la rideterminazione del valore dei terreni
Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2
Circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3
Circolare n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12
Circolare n. 81/E del 6 novembre 2002
Risoluzione n. 31/E del 31 gennaio 2002. Si
osserva che i richiamati documenti di prassi amministrativa, emanati a
commento della legge n. 448 del 2001, sono applicabili anche alla nuova
disciplina sulla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei
terreni al 1° gennaio A
quanto precisato nelle predette circolari e risoluzioni, si aggiungono i
seguenti chiarimenti, rilevanti tanto per la rideterminazione dei valori
effettuata ai sensi del legge n. 448 del 2001, quanto per la rideterminazione
delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2003 prevista
dall’articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame. 2.1. Rideterminazione in caso di decesso del soggetto possessore
delle partecipazioni e dei terreni Con
circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, è stato chiarito che le
plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli e partecipazioni acquistati per
successione, a seguito della soppressione dell’imposta di successione,
devono essere determinate assumendo come prezzo di acquisto, in luogo del valore
del titolo dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, il
costo sostenuto dal de cuius. Riguardo
alle plusvalenze derivanti dalla vendita dei terreni, la circolare n. 81/E
del 6 novembre Quanto
alla possibilità di avvalersi delle disposizioni agevolative
per la rideterminazione dei valori, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nella circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002 si
è precisato che in caso di acquisto di partecipazioni per effetto di
donazioni o successioni intervenute dopo il 1° gennaio 2002, gli eredi e
i donatari non possono essere considerati “possessori” delle
partecipazioni a tale data. Infatti, in mancanza di una specifica norma in
tal senso, la successione e la donazione non sono eventi idonei a far
retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del donante
o del de cuius. Pertanto non poteva
consentirsi la rivalutazione al soggetto diventato titolare del bene dopo il
1° gennaio Tali
precisazioni valgono anche con riferimento alla rideterminazione delle
partecipazioni detenute al 1° gennaio 2003, ai sensi dall’articolo
2, comma 2, del decreto- legge n. 282 del 2002. Da
tale fattispecie va distinta, sempre con specifico riferimento alla
rideterminazione delle partecipazioni, l’ipotesi in cui il de cuius, già possessore delle stesse alla data
richiesta da ciascuna disciplina, prima del decesso, abbia conferito mandato
con rappresentanza, avente ad oggetto il compimento di tutti gli atti
necessari per beneficiare delle disposizioni agevolative
previste dall’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 e
dall’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, tra cui, ad
esempio, l’incarico alla predisposizione della perizia. In
tal caso è l’effettivo titolare delle partecipazioni a chiedere,
per mezzo di un mandato con rappresentanza, di fruire delle agevolazioni in
esame, non i suoi eredi. Non
ha rilevanza, a tal fine, il fatto che l’espletamento
dell’incarico si concluda dopo il decesso dell’interessato,
atteso che ai sensi dell’articolo 1728 del codice civile, quando il
mandato si estingue per morte del mandante, il mandatario che ha iniziato
l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo. Nulla
impedisce che il completamento dell’esecuzione del mandato conferito
prima del decesso, sussistendo i presupposti richiesti dalla legge, produca
effetto anche ai fini fiscali. Pertanto,
in tal caso, gli eredi potranno assumere il valore rideterminato delle
partecipazioni acquisite in eredità come prezzo di acquisto ai fini
della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita degli stessi,
ai sensi dell’articolo 82, commi 2 e 5, del TUIR. 2.2. Rideterminazione dei valori delle partecipazioni e dei
terreni in usufrutto E’
stato sollevato il problema dell’applicazione delle discipline in esame
all’ipotesi di consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo
proprietario. Tale
fattispecie differisce da quella trattata al precedente paragrafo, in quanto
con il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario non
si verifica alcun fenomeno successorio, essendo il decesso
dell’usufruttuario solo uno degli eventi, al realizzarsi del quale il
diritto di proprietà si riespande in capo al
nudo proprietario. Al
riguardo, si osserva che il consolidamento non retroagisce al momento
dell’acquisto della nuda proprietà. Pertanto, qualora lo stesso
si sia verificato successivamente alla data del 1° gennaio 2002 (ovvero
al 1° gennaio 2003), il requisito soggettivo del possesso, ai fini della
rideterminazione dei relativi valori, deve ritenersi integrato solo con
riferimento a tale limitato diritto. Il valore suscettibile di
rideterminazione potrà dunque essere individuato nel valore della nuda
proprietà al 1° gennaio 2002 (ovvero al 1° gennaio 2003). Del
resto già nella circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, con riferimento
alla disciplina di cui alla legge n. 448 del 2001, si è precisato che
possono usufruire della possibilità di rideterminazione dei valori di
acquisto, i contribuenti che siano possessori dei titoli, quote o diritti a
titolo di proprietà o anche titolari di altro diritto reale sugli
stessi, quali l’usufrutto o la nuda proprietà, alla data del
1° gennaio 2002. In
particolare, per quanto riguarda la determinazione del valore
dell’usufrutto su un terreno, la circolare n. 81 del 6 novembre I
suesposti chiarimenti valgono anche per la rideterminazione dei valori
detenuti al 1° gennaio 2003 ai sensi del decreto-legge n. 282 del 2002. Quanto
alla sussistenza del requisito temporale ed alla determinazione del valore
delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, già con la
citata circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, si rinviava a quanto specificato
nella circolare del Ministero delle finanze n. 16 del 10 maggio 1985. |
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE
4 agosto 2004, n. 35/E
Rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni.
Proroga
dei termini. Articolo 6- bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Premessa
L'articolo
6- bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, inserito in sede di
conversione dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante "Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative", ha previsto la
possibilità di rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni
sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con
destinazione agricola, posseduti alla data del 1° luglio 2003, effettuando
i relativi adempimenti entro la data del 30 settembre 2004.
Rideterminazione
del valore al 1° gennaio 2002
Come
noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) hanno inizialmente consentito ai contribuenti che
detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non
negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con
destinazione agricola, di rideterminare il loro valore di acquisto alla predetta
data.
Il
costo di acquisto "rideterminato", secondo le modalità
contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del
calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) ,
b) , c) e c-bis) , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni
(TUIR).
Per
poter utilizzare a tali fini il valore delle partecipazioni e dei terreni alla
data del 1° gennaio
Rideterminazione
del valore al 1° gennaio 2003
Successivamente,
l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito
dalla legge 21 febbraio 2003, n.
Il
termine del 16 maggio 2003 è stato prorogato al 16 marzo 2004
dall'articolo 39, comma 14- undecies ,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Come
chiarito con la circolare 9 maggio 2003, n. 27/E, considerato che l'articolo 2,
comma 2, del medesimo decreto-legge si applica esclusivamente alle
partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003, si
ricorda che tale norma non va intesa come proroga degli articoli 5 e 7 della
legge n. 448 del 2001, concernenti invece le partecipazioni e i terreni
posseduti alla data del 1° gennaio 2002.
Rideterminazione
del valore al 1° luglio 2003
Ciò
premesso, si fa presente che il termine del 30 settembre 2004, da ultimo
previsto dall'articolo 6- bis del decreto-legge n. 355 del 2003, si
riferisce alle partecipazioni e ai terreni detenuti alla data del 1° luglio
2003. Come già chiarito, da ultimo nel comunicato stampa dell'Agenzia
delle Entrate dell'11 marzo 2004, anche detta disposizione non va intesa come
proroga dei precedenti termini.
Pertanto,
il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle
partecipazioni e/o dei terreni alla data del 1° gennaio 2003 (ovvero alla
data del 1° gennaio 2002), ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire
della nuova norma agevolativa, ma dovrà in tal
caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore delle
partecipazioni e/o dei terreni al 1° luglio 2003, nonché procedere
al versamento dell'imposta sostitutiva su questi valori, richiedendo il
rimborso dell'importo precedentemente versato.
Si
riassumono di seguito le fonti normative e gli interventi interpretativi in
materia.
|
Riferimenti
normativi |
Interventi
interpretativi |
|
Art.
5 legge 28 dicembre 2001, n. 448 |
Circolare
n. 12/E del 31 gennaio 2002 Circolare
n. 47/E del 5 giugno 2002 Risoluzione
n. 31/E del 31 gennaio 2002 |
|
Art.
7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 |
Circolare
n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2 Circolare
n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 3 Circolare
n. 55/E del 20 giugno 2002, par. 12 Risoluzione
n. 31/E del 31 gennaio 2002 |
|
Art.
4, comma 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265 |
Circolare
n. 81/E del 6 novembre 2002 Risoluzione
n. 372/E del 26 novembre 2002 |
|
Art.
2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27 |
Risoluzione
n. 48/E del 27 febbraio 2003 Circolare
n. 27/E del 9 maggio 2003 |
|
Art.
39, comma 14- undecies , del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 |
|
|
Art.
6- bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47 |
Comunicato
stampa dell'11 marzo 2004 |
1.
La perizia giurata di stima
Come
accennato, alla luce delle nuove disposizioni previste dall'articolo 6- bis del
decreto-legge n. 355 del 2003, i contribuenti che detengono partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e terreni edificabili e con destinazione
agricola, alla data del 1° luglio 2003, possono rideterminare i valori di
acquisto di tali partecipazioni e/o terreni a tale data.
Il
nuovo valore è determinato sulla base di una perizia giurata di stima;
in particolare, per le partecipazioni il valore è determinato in
relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione
o ente) rappresentativa della partecipazione stessa.
Si
ricorda che detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità
sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da
soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei
periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. La
relazione di stima deve essere riferita all'intero patrimonio sociale e
sottoposta a giuramento.
Il
valore "rideterminato" è utilizzato ai fini della
determinazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a
titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo del costo o
valore di acquisto. Tale valore non può essere incrementato degli oneri
inerenti e, quindi, neanche dell'eventuale imposta di successione e donazione.
L'utilizzo
del valore rideterminato è condizionato al pagamento dell'imposta
sostitutiva dovuta entro il 30 settembre 2004 ovvero, in caso di pagamento
rateale, della prima rata.
Nel
caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non
qualificate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461 tramite un intermediario abilitato, quest'ultimo tiene conto del
nuovo valore in luogo del costo di acquisto. A tal fine il contribuente deve
preventivamente fornire all'intermediario la copia della perizia giurata,
unitamente ai dati dell'estensore della stessa e al codice fiscale della
società periziata. È altresì necessario che l'intermediario
abilitato acquisisca copia del modello di versamento dell'intero importo
dell'imposta o di ciascuna rata.
Nel
caso in cui il contribuente applichi l'imposta sulle plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 461 del 1997, vale a dire in sede di presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi, non è necessaria la predisposizione
della perizia prima della cessione della relativa partecipazione. In tal caso
la perizia può essere predisposta entro il termine ultimo del 30
settembre 2004.
Inoltre,
si ricorda che in quest'ultimo caso, sussistono gli obblighi di comunicazione
all'Amministrazione finanziaria da parte dell'intermediario che interviene
nell'operazione di cessione della partecipazione, quota o diritto, ai sensi
dell'articolo 10 del citato D.Lgs. n. 461 del 1997.
2.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva
I
contribuenti che intendono avvalersi della rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni e/o dei terreni, alla data del 1° luglio
2003, devono corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del:
·
2 percento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non
qualificate;
·
4 percento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni
qualificate e per i terreni.
L'imposta
può essere versata entro il 30 settembre
Per
i contribuenti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori alla data
del 1° gennaio 2003 - e non intendano usufruire dei nuovi termini -
è rimasto fermo il termine del 16 marzo 2004 per effettuare la redazione
della perizia giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o della
prima rata). In quest'ultimo caso, le successive rate, maggiorate degli interessi
nella misura del 3 per cento, andranno versate entro il 16 marzo 2005 e il 16
marzo 2006.
Qualora,
invece, il contribuente intenda avvalersi delle nuove disposizioni, che
prevedono di rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni alla
data del 1° luglio 2003, ed ha usufruito delle previgenti disposizioni,
potrà richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente
versata con riferimento al valore degli stessi al 1° gennaio 2002 o al
1° gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602. Conseguentemente, qualora il contribuente si sia avvalso della rateazione
dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tenuto a versare la rata o le
rate successive.
Si
precisa, inoltre, che l'opzione per la rideterminazione dei valori e la
conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il
versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di
pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente
può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della
determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del TUIR.
Pertanto,
coloro che abbiano effettuato il versamento dell'imposta dovuta ovvero di una o
più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle
plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei
terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al
rimborso dell'imposta pagata e sono tenuti, nell'ipotesi di pagamento rateale, ad
effettuare i versamenti successivi.
Le
norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di
un'agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la
scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal
senso.
Ciò
vale, ad esempio, anche nell'ipotesi di proventi percepiti per effetto del
rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa,
a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della
società (v. art. 47, comma 7, del TUIR). In tal caso il contribuente non
può avvalersi del valore rideterminato ai fini della determinazione del
provento imponibile, trattandosi di fattispecie rientranti nell'ambito dei
redditi di capitale (e, in particolare, di utili) e non ha diritto ad ottenere
il rimborso dell'imposta versata. Il valore rideterminato, infatti, può
essere utilizzato esclusivamente in sede di determinazione dei redditi diversi
di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) , del TUIR
che non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il
rimborso di partecipazioni.
Si
fa altresì presente che il versamento dell'intera imposta sostitutiva
(ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente
l'utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza
realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso
dell'imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento versata.
Qualora,
invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei
termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi
ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Tuttavia,
in quest'ultima ipotesi, il contribuente può avvalersi delle
disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (cosiddetto "ravvedimento operoso"). Pertanto, la
sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia già
constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento delle
quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza:
·
ad un ottavo del minimo nel caso di integrazione del versamento insufficiente o
di ritardato pagamento delle rate successive, se esso viene eseguito entro
trenta giorni dal relativo termine;
·
ad un quinto del minimo se tale regolarizzazione avviene entro un anno dalla
scadenza del relativo termine.
3. Ulteriori adempimenti
I
contribuenti che determinano i redditi diversi di natura finanziaria ai sensi
dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (regime
dichiarativo), devono indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore
delle partecipazioni nel modello di dichiarazione UNICO Persone Fisiche
relativo al periodo d'imposta in cui è stata operata la rideterminazione
(quadro RT).
Analogamente,
nel quadro RM del modello di dichiarazione devono essere indicati i dati
relativi alla rideterminazione del valore dei terreni.
In
particolare, devono essere riportati: il valore rivalutato, l'aliquota
applicata (solo per le partecipazioni), l'imposta sostitutiva dovuta e
nell'ipotesi di rateizzazione dell'imposta o di versamento cumulativo bisogna
barrare la relativa casella.
Pertanto,
i contribuenti che presentano il modello 730 devono compilare altresì i
suddetti quadri del Modello UNICO Persone Fisiche ed il relativo frontespizio.
4. Casi particolari: partecipazioni ricevute in
donazione
Si
ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per i casi in cui la
partecipazione sia pervenuta al contribuente per effetto di una donazione.
In
particolare, si fa riferimento all'ipotesi in cui sia stata trasmessa a
più soggetti, per donazione o altro atto di liberalità tra vivi,
una partecipazione qualificata ed i beneficiari acquisiscono ciascuno una quota
della stessa che rappresenta una partecipazione non qualificata.
In
tale caso, qualora uno o più dei beneficiari della donazione intendano
rideterminare il valore della propria partecipazione, si renderebbe applicabile
l'imposta sostitutiva nella misura del 2 percento nel presupposto che alla data
indicata dalla norma si è realizzato effettivamente il possesso di una
partecipazione non qualificata.
Tuttavia, occorre tener conto della
disposizione antielusiva contenuta nell'articolo 16, comma 1, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, conseguente all'abolizione dell'imposta sulle successioni
e donazioni. Tale disposizione prevede che il beneficiario di un atto di
donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori
mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo
avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i suddetti valori entro i cinque
anni successivi all'atto di liberalità, è tenuto al pagamento
dell'imposta sostituiva sulla plusvalenza realizzata come se la donazione non
fosse stata fatta.
In
sostanza, come chiarito nella circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, "il
beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura
finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante, anche
per quanto attiene all'individuazione dell'entità della partecipazione
trasferita e, quindi, per stabilire se la stessa costituisce una partecipazione
qualificata o non qualificata" .
Nella
fattispecie prospettata, quindi, se il beneficiario della donazione cede la
partecipazione nei cinque anni successivi all'atto di liberalità, deve
corrispondere l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.
n. 461 del 1997 come se il dante causa dell'atto di liberalità avesse
compiuto direttamente la cessione a titolo oneroso.
In
considerazione della circostanza che, per effetto della predetta disposizione
antielusiva, si realizza una cessione di partecipazione qualificata ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettera c) , del TUIR, in tale sede si
può tener conto del valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia
stata corrisposta l'imposta del 4 per cento ossia l'importo dovuto con
riferimento alle partecipazioni qualificate.
Pertanto,
i contribuenti che abbiano già effettuato il pagamento dell'imposta
nella misura del 2 per cento, devono integrare detto versamento entro il
termine del 30 settembre 2004, anche mediante versamento rateale. In caso di
mancato versamento, la suddetta integrazione verrà iscritta a ruolo ai
sensi degli richiamati articoli 10 e seguenti del D.P.R. n. 602 del 1973.
5. Il valore di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola
…………………………….
CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE
22 aprile 2005 n. 16/E
Oggetto:
Rideterminazione del valore dei terreni e
delle partecipazioni.
Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Legge Finanziaria 2005)
Premessa
L'articolo
1, comma 376, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge
finanziaria 2005) dispone la
proroga degli adempimenti previsti per
la rideterminazione del
valore di acquisto di
partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e
con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1 luglio 2003. Con riferimento a tali partecipazioni e
terreni e' possibile effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e provvedere alla redazione della
perizia giurata di stima, entro il termine del 30 giugno 2005.
Prima di fornire alcuni chiarimenti in
merito a tale disposizione
di proroga, puo' essere utile ripercorrere le
fasi evolutive del
dettato normativo in esame.
Rideterminazione del valore al 1 gennaio 2002
Come
noto, gli articoli 5
e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria per il 2002) hanno inizialmente consentito ai contribuenti che detenevano alla data del
1 gennaio 2002 titoli, quote
o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonche' terreni edificabili e con destinazione agricola, di
rideterminare il loro valore di acquisto alla predetta
data.
Il
costo di acquisto "rideterminato", secondo le modalita'
contenute nelle predette
disposizioni, e'
utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR).
Per
poter utilizzare a
tali fini il valore delle partecipazioni e dei terreni alla data del
1 gennaio
Il
termine entro il quale redigere la perizia giurata ed
effettuare il pagamento dell'imposta
era stato fissato al 30 settembre 2002, termine poi
prorogato al 30 novembre 2002 dall'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, e
successivamente
prorogato al 16 dicembre 2002 dalla legge 22 novembre
2002, n. 265 di conversione del medesimo decreto.
Rideterminazione del valore al 1 gennaio 2003
Successivamente,
l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n.
Come
chiarito con la circolare 9 maggio 2003, n. 27/E,
considerato che l'articolo 2, comma 2,
del medesimo decreto-legge si applica esclusivamente alle
partecipazioni ed ai
terreni posseduti alla data
del 1 gennaio 2003, tale norma non
va intesa come proroga degli articoli 5 e 7 della legge
n. 448 del 2001, concernenti invece le
partecipazioni e i terreni
posseduti alla data del 1 gennaio
2002.
Rideterminazione del valore al 1 luglio 2003
L'articolo
6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, inserito in
sede di conversione dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ha previsto la possibilita'
di rideterminare il valore di
acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in
mercati regolamentati e di terreni edificabili e con
destinazione agricola, posseduti alla data del
1 luglio 2003,
effettuando
i relativi adempimenti entro la data del 30
settembre 2004. Come chiarito, nel
comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2004, anche detta disposizione non
va intesa come proroga dei precedenti termini.
Pertanto, come chiarito nella circolare n. 35/E del 4 agosto 2004, il
contribuente che si fosse gia' avvalso della facolta'
di rideterminare il valore delle
partecipazioni e/o dei
terreni alla data del 1 gennaio 2003 (ovvero alla data del
1 gennaio 2002),
poteva usufruire della nuova norma agevolativa
per determinare il
valore delle partecipazioni
e/o dei terreni al 1
luglio 2003 mediante una
nuova perizia, ma
in tal caso doveva
procedere
al versamento dell'imposta sostitutiva commisurato al
valore risultante dalla
nuova perizia, richiedendo il rimborso dell'importo precedentemente versato. Il
nuovo valore era
determinato sulla base di
una perizia giurata di stima da
redigersi entro il termine del 30 settembre 2004 e
l'imposta del 2 o del 4 per
cento poteva essere versata in
un'unica soluzione entro lo stesso termine o
essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla medesima data.
Il
valore cosi' rideterminato poteva essere utilizzato ai fini della
determinazione delle plusvalenze di
cui all'articolo 67 del TUIR realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso dei
terreni e delle partecipazioni, in luogo del costo o valore di acquisto, sempreche' si fosse provveduto al pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro il
30 settembre 2004 ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima
rata.
Con
specifico riferimento alle partecipazioni, si
ricorda che tale valore
e' altresi' utilizzabile in
occasione del recesso atipico del socio dalla societa', realizzato mediante acquisto da
parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da
parte di un
terzo concordemente individuato
dai soci medesimi. Nell'ipotesi invece di recesso
tipico, il valore rideterminato non
puo'
essere utilizzato in quanto le somme o il
valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono
"utile" per la parte che
eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o
quote annullate e
cio'
vale anche per
la parte di tali eccedenze che
derivano da riserve di
capitale (cfr. circolare n. 26/E del 16 giugno 2004).
1.
Riapertura dei termini per la rideterminazione del
valore delle partecipazioni
e dei terreni
Come gia' anticipato in premessa, l'articolo 1, comma 376,
della legge n. 311 del 2004, dispone la
proroga degli adempimenti previsti per la rideterminazione del valore di acquisto di
partecipazioni sociali non
negoziate
in mercati regolamentati e di terreni edificabili e
con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1 luglio 2003. Con riferimento a tali partecipazioni e
terreni e' possibile provvedere alla redazione
della perizia giurata di
stima ed effettuare il
versamento dell'imposta sostitutiva dovuta entro il termine del 30
giugno 2005. Si tratta, quindi, di
una proroga del termine ultimo entro il quale i soggetti
interessati possono provvedere all'effettuazione di tali adempimenti, fermo restando il requisito del
possesso delle suddette
partecipazioni
e/o terreni alla data del 1 luglio
2003.
Al
riguardo si precisa che anche i contribuenti che abbiano
scelto la rateizzazione del
pagamento dell'imposta effettuando il
versamento della prima rata il
30 settembre 2004, possono usufruire della proroga dei termini versando
la seconda rata entro il
30 giugno 2006, con gli interessi del 3 per cento annuo che decorrono
dal 30 giugno 2005.
Si
ritiene opportuno ricordare, inoltre, che
il contribuente che ridetermina il valore delle partecipazioni e/o
dei terreni posseduti alla data del
1 luglio 2003, ma
abbia gia' usufruito della possibilita'
di rideterminazione del valore degli stessi alla data del 1 gennaio 2002 o del 1 gennaio 2003, non puo' effettuare compensazioni ma e'
ammesso esclusivamente a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, ai
sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. In
tale ipotesi, se
il contribuente si
e' avvalso della rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non e'
tenuto a versare la rata o le rate successive relativi alla precedente
rideterminazione (v. circolari n. 35/E del 4 agosto 2004 e n. 27/E del 9 maggio
2003). In riferimento al valore di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola si ricorda che l'articolo 7, comma 6, della legge n. 448
del 2001 stabilisce che "la rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento, ai fini
delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e
catastale". In proposito si precisa che tale norma introduce un criterio
di coerenza nella valutazione economica dei beni valido ai fini delle imposte
sul reddito (determinazione delle plusvalenze) e delle imposte di registro
ipotecaria e catastale. Tale criterio, tuttavia, non rileva ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto. La base imponibile all'IVA, infatti, coerentemente con le
previsioni comunitarie, e' determinata ai sensi dell'articolo 13 del DPR 26
ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, non puo' che essere
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti dal cedente, a
prescindere dal valore rideterminato sulla base delle perizia giurata di stima.
Si ritiene, tuttavia, che l'applicazione dell'IVA secondo le regole proprie di
determinazione del tributo, non faccia venir meno la possibilita'
per il contribuente di avvalersi delle specifiche norme agevolative
che consentono di calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione di terreni
edificabili sulla base del valore assoggettato all'imposta sostitutiva. Si
ricorda, infine, che le cessioni di terreni edificabili rilevano,
contemporaneamente sia ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67 del
TUIR sia ai fini dell'IVA, nell'ipotesi in cui la cessione del terreno
edificabile sia posta in essere da un imprenditore agricolo. Come chiarito con
la risoluzione n. 137/E del 7 maggio 2002, infatti, i redditi derivanti dalle
cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, effettuate da
imprenditori agricoli, costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell'IVA e
agli effetti delle imposte sui redditi danno luogo a plusvalenze ai sensi
dell'articolo 67, lettera b), del TUIR.
2. Riapertura dei termini per la redazione delle
perizie
L'articolo
1, comma 428, della legge n. 311 del 2004, stabilisce che i contribuenti che
abbiano provveduto al versamento dell'imposta sostitutiva per la
rideterminazione delle partecipazioni e/o terreni entro il 30 settembre 2004
senza aver effettuato la perizia entro il medesimo termine, potevano
regolarizzare tale situazione predisponendo la relativa perizia giurata di
stima entro il nuovo termine del 31 marzo 2005. La disposizione si rende
applicabile anche ai contribuenti che hanno optato per la rateizzazione
dell'importo dovuto e che entro il termine del 30 settembre 2004 hanno
provveduto al versamento della prima rata. Si ricorda che in caso di cessione
di partecipazioni: 1. se il contribuente ha optato per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, deve preventivamente fornire
all'intermediario la copia della perizia giurata. Pertanto, tale contribuente puo' usufruire del termine del 31 marzo 2005 per la
redazione e il giuramento della perizia purche' non
abbia ancora effettuato la cessione delle partecipazioni stesse; 2. se il
contribuente versa l'imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in base
alla dichiarazione dei redditi, come precisato nella circolare 5 giugno 2002,
n. 47/E, la predisposizione della perizia puo' essere
effettuata entro il termine di versamento delle imposte derivanti dalla
dichiarazione stessa. In tal caso, quindi, il contribuente poteva redigere la
perizia entro il 31 marzo 2005, con riferimento a partecipazioni cedute
nell'anno 2004 (le cui plusvalenze vanno evidenziate nella dichiarazione da
presentare nel 2005). Naturalmente, se la partecipazione viene ceduta nel 2005,
si poteva senza dubbio usufruire della sanatoria; 3. se il contribuente detiene
ancora le partecipazioni, a condizione che abbia effettuato il pagamento dell'imposta
sostitutiva del 2 o del 4 per cento (o anche della sola prima rata) entro il 30
settembre 2004, poteva regolarizzare l'adempimento della perizia entro il 31
marzo 2005. Cio' indipendentemente dalla data di
rideterminazione delle partecipazione (1 gennaio 2002, 1 gennaio 2003, 1 luglio
2003). Invece, nel caso di cessione dei terreni, al fine della determinazione
della plusvalenza, il valore rideterminato non puo'
essere utilizzato prima della redazione e del giuramento della perizia in
quanto nell'atto di cessione deve essere indicato il valore periziato del bene.
Pertanto, la sanatoria al 31 marzo 2005 riguarda esclusivamente i terreni non
ancora ceduti.
3. Nuovi soggetti abilitati alla redazione delle
perizie
Lo
stesso articolo 1, comma 428, della legge n. 311 del
CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE
13 marzo 2006, n. 10
OGGETTO: Misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria - decreto-legge n. 203 del 2005, c.d. collegato alla legge
finanziaria per il 2006
(omissis)
rvizio di
documentazione tributaria
17.
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni
L'articolo
11-quaterdecies, comma 4, del decreto-legge, introdotto in sede di
conversione, ha apportato modifiche all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2003, n. 27, ed ha previsto, in particolare, la possibilità di
rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate
in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione
agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2005, effettuando i relativi
adempimenti entro la data del 30 giugno 2006.
Con
riferimento a tali partecipazioni e terreni e' possibile, dunque,
provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, ossia alla redazione della perizia giurata di stima e al
versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, entro il termine del 30 giugno
2006.
I
contribuenti che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono
corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura del:
2
per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non
qualificate;
4
per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni
qualificate e per i terreni.
Il
versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato entro il 30
giugno
Il
valore "rideterminato" e' utilizzato ai fini della determinazione dei
redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera a) e b),
del TUIR - con riferimento ai terreni e alle aree fabbricabili - e di cui al
medesimo articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) - con
riferimento alle partecipazioni sociali, in luogo del costo o valore di
acquisto. Tale valore non può essere ulteriormente incrementato degli
oneri inerenti e, quindi, neanche dell'eventuale imposta di successione e
donazione.
Si
ritiene opportuno ricordare, inoltre, che il contribuente che ridetermina il
valore delle partecipazioni e/o dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio
2005, ma ha già usufruito della possibilità di rideterminazione
del valore degli stessi alla data del 1 gennaio 2002, al 1 gennaio 2003 o al 1
luglio 2003, può esclusivamente richiedere il rimborso dell'imposta
sostitutiva precedentemente versata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29
settembre 1973, n.